L’attività di TikTok in Italia è passata sotto la lente d’osservazione dell’autorità Antitrust e del Garante Privacy: nel primo caso la vicenda, partita a seguito di un esposto del Codacons, si è conclusa senza sanzioni; nel secondo invece la questione resta aperta. La materia del contendere è rappresentata dalle presunte pratiche commerciali scorrette (caso presso l’Agcm) e dalla pubblicità personalizzata (caso trattato dal Garante).
AGCM ACCOGLIE IMPEGNI SU TUTELA MINORI E MONETE VIRTUALI
Si conclude bene il procedimento antitrust avviato il 29 aprile scorso su segnalazione del Codacons. Ha riguardato il modo in cui TikTok presenta i servizi relativi agli acquisti in-app che possono essere conclusi nella piattaforma tramite monete virtuali. A preoccupare era stato in particolare il fatto che TikTok non mettesse a disposizione tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno le condizione economiche previste per l’uso degli oggetti virtuali acquistabili nella piattaforma. A rischiare di essere più penalizzati sono i minori.
Per contestualizzare la notizia si ricorda che:
- gli utenti di TikTok possono inviare regali virtuali ai creatori di contenuti per esprimere il loro apprezzamento;
- l’invio del regalo virtuale presuppone la disponibilità nell’account dell’utente di monete virtuali che si acquistano sulla piattaforma;
- i destinatari dei regali possono convertirli in “diamanti” e poi trasformare i “diamanti” in compensi monetari in base ai criteri fissati da TikTok.
TikTok è riuscita ad evitare sanzioni impegnandosi ad essere più trasparente nel comunicare le modalità di acquisto e di scambio delle monete virtuali, come sottolinea l’Antitrust nel provvedimento che conclude le indagini:
TikTok ha inteso aumentare il livello di trasparenza per gli utenti che acquistano le monete virtuali e le scambiano con regali virtuali, consentendo, quando si apre la piattaforma e si guarda una diretta video, di visualizzare i diversi tipi di regali disponibili e quante monete servono per acquistarli. Le informazioni sono mostrate all’interno di un riquadro sullo schermo che può essere visualizzato sia prima sia dopo aver ricaricato il saldo monete. L’utente che ricarica il suo conto in monete virtuali riceve anche una notifica alla casella di posta TikTok (in box): viene così informato della quantità di monete virtuali acquistate e del corrispondente esborso sostenuto in valuta locale. Inoltre, TikTok ha attuato una serie di strategie per la verifica dell’età, a partire dall’utilizzo di una interfaccia utente neutra in app per il cancello della maggiore età: ciò significa che gli utenti devono inserire attivamente la loro data di nascita e non sono indotti a selezionare una data specifica o una fascia di età. Se un utente inserisce una data di nascita che indica la sua minore età, il processo di registrazione si arresta e viene temporaneamente inibita la relativa funzione anche se si tentasse di forzare il “cancello”, mentendo sull’età. Il professionista, inoltre, sta sperimentando altre misure volte a identificare e rimuovere gli account degli utenti che non rispettano i requisiti di età”
NO PUBBLICITÀ PERSONALIZZATA BASATA SU LEGITTIMO INTERESSE
Nessun accordo per il momento, invece, tra il Garante Privacy e TikTok sul tema della pubblicità personalizzata basata sul legittimo interesse. Il Garante ha adottato il 7 luglio scorso un provvedimento d’urgenza avvertendo TikTok che è illecito usare i dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata in assenza di un esplicito consenso. Il caso parte da una comunicazione inviata da TikTok ai propri utenti nei quali si diceva che a partire da domani (13 luglio) gli utenti maggiori di 18 anni avrebbero ricevuto pubblicità personalizzata (ovvero basata sulla profilazione dei comportamenti tenuti durante l’utilizzo di TikTok).
A non convincere il Garante è la base giuridica per il trattamento dei dati che, a seguito di una modifica della privacy policy di TiKTok, non è più il consenso degli interessati ma non meglio precisati “legittimi interessi” dell’Azienda e dei suoi partner. Questo mutamento della base giuridica è stato giudicato incompatibile con le norme in materia di trattamento dei dati personali (nello specifico la direttiva ePrivacy – direttiva europea 2002/58 – e l’art.122 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
A remare contro la pubblicità personalizzata basata sul legittimo interesse sono anche le considerazioni sugli strumenti per tutelare i minori. Nonostante i passi avanti, considerate le attuali difficoltà mostrate da TikTok nell’accertare l’età minima per l’accesso alla piattaforma – spiega il Garante – c’è il rischio che questo tipo di pubblicità possa raggiungere gli utenti più giovani con contenuti non appropriati.
Allo stato attuale il caso presso il Garante Privacy si è concluso con un avvertimento formale indirizzato a TikTok; se il social network dovesse continuare ad utilizzare la pubblicità personalizzata basata sul legittimo interesse (e non sul consenso dell’interessato), non si possono escludere ulteriori sanzioni di concerto con il Comitato europeo delle autorità per la protezione dei dati personali e l’Autorità irlandese (dove TikTok ha fissato il proprio stabilimento principale).