Confermato dalla Cassazione il divieto del Garante della Privacy nei confronti di Telecom di portare avanti la campagna “recupero consenso” per acquisire il via libera all’utilizzo dei dati dei clienti che, in precedenza, hanno escluso di voler essere contattati telefonicamente “per finalità promozionali”.
Ad avviso dei supremi giudici, – che hanno disatteso la tesi che tale campagna non sarebbe “riconducibile alla nozione di comunicazione commerciale” – “una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una ‘comunicazione commerciale'”.