Le nuove norme di sicurezza per la prevenzione del contagio hanno imposto la cancellazione di viaggi, eventi, partite di calcio e concerti. Una breve guida a chi (e come) può richiedere il rimborso
(foto: Polly Thomas/Getty Images)
La diffusione del coronavirus in Italia e nel mondo ha richiesto la pianificazione e l’attuazione di misure di contenimento del contagio. Tra queste c’è lo stop a eventi pubblici, congressi e manifestazioni o l’invito a evitare viaggi, se non strettamente necessari, da e verso luoghi di contagio. La ratio è impedire che il virus si diffonda ancora più velocemente (come è successo, ad esempio, in India, dove tra i primi casi registrati ci sono degli italiani arrivati nel paese in vacanza). Viaggiare o partecipare a eventi con grande affluenza di pubblico rientrano tra le situazioni fortemente a rischio: ragione per cui, in questi giorni, voli da e per l’Italia, concerti o partite si celebreranno a porte chiuse o verranno cancellati. Come ci si comporta, però, in caso di prenotazioni già effettuate? Ecco una breve guida.
I treni
Nell’ultima settimana di febbraio, con l’aggravarsi della situazione contagio in Italia, i primi a gestire la situazione in caso di cancellazione o rinuncia al viaggio sono stati Italo e Trenitalia. Se nel caso di Trenitalia la possibilità di richiedere il rimborso è scaduta il 1 marzo, Italo invece ha disposto la rimborsabilità dei biglietti acquistati entro il 2 marzo per viaggi previsti entro l’8 marzo, nel caso siano da e verso le aree interessate dal contagio (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) o per annullamento di un evento o manifestazione. La condizione è che la richiesta venga presentata – accedendo al sito o chiamando il numero dedicato – entro l’orario di partenza del proprio treno e, nella seconda eventualità, presentando anche gli estremi del provvedimento di cancellazione. Il rimborso verrà fatto tramite voucher da utilizzare, fino a fine anno, per l’acquisto di altri biglietti.
I voli aerei
L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) in una nota cita tre casistiche rimborsabili: “I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato; i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni; e infine i passeggeri che per ordine delle autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 – e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo – hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore”. È necessario presentare una richiesta alla compagnia aerea, entro 30 giorni dalla cessazione delle misure restrittive o dall’annullamento di un evento. La richieste deve riportare anche l’ordinanza con la quale il presidente della regione o il prefetto hanno disposto la restrizione.
Air France, ad esempio, permette ai suoi clienti di riprogrammare o annullare gratuitamente tutti i voli prenotati prima del 31 marzo 2020 originariamente previsti per il periodo compresoo tra il 3 marzo e il 31 maggio. Il passeggero può anche cambiare la destinazione, ma il rimborso può avvenire solo tramite voucher per un anno sui voli Air France e Klm. Ryanair, invece, ha contattato, via mail e sms, tutti i clienti diretti verso paesi che impediscono l’ingresso a viaggiatori italiani: potranno richiedere un risarcimento o prenotare nuovamente il viaggio.
I pacchetti turistici e gli hotel
Vale quanto detto poco prima per i biglietti aerei: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo equivalente o superiore o procedere al rimborso emettendo un voucher pari alla somma spesa. Le modalità di richiesta e i casi in cui si può farlo sono gli stessi dei voli.
Per quanto riguarda gli hotel, i bed & breakfast e gli immobili affittabili su Airbnb, con prenotazione online, si fa tutto più complicato. In questo senso, va chiarito un concetto fondamentale: la forza maggiore – un’espressione che non esiste nel diritto italiano, ma molto di moda sui portali del turismo – cioè l’insieme di circostanze non prevedibili e non conosciute al momento della prenotazione che possono impedire un viaggio. Un’emergenza sanitaria come il coronavirus può rientrare in questa casistica, e soprattutto può essere un valido motivo per un’eventuale cancellazione. Tuttavia, poiché non esiste nel nostro ordinamento una definizione precisa del concetto, si possono verificare dei problemi in caso di annullamento o richiesta di rimborso.
In condizioni normali, è ogni struttura o piattaforma a decidere con una certa autonomia i termini e le modalità di annullamento – esplicitate chiaramente al momento della prenotazione (ad esempio, il classico caso di rimborso totale se la cancellazione avviene 48 ore prima l’inizio del soggiorno, o il mancato rimborso se si sceglie una tariffa agevolata). Ora, invece, i rivenditori di viaggi seguono la filosofia dell’ognun per sé: facendo riferimento a quello che stanno facendo Booking o Airbnb, si può dire che la prima fa rientrare nella casistica della forza maggiore i viaggiatori che provengono da zona a rischio (cioè in primis dalla Cina). Airbnb invece sta prevedendo, in alcuni casi specifici, lo scioglimento dei contratti. E gli altri? Ogni struttura fa storia a sé, appunto, ma molti operatori stanno applicando sconti sulle tariffe o altri incentivi simili.
Le gite scolastiche, i concerti e i musei
Questo tipo di viaggi, come previsto dall’ultimo decreto, è sospeso fino al 15 marzo ed è garantito il rimborso integrale alle famiglie da parte delle agenzie che saranno poi risarcite dallo stato. Per le gite organizzate dal 15 marzo in poi non c’è nessuna cancellazione obbligatoria, anzi la volontà della ministra all’istruzione Lucia Azzolina è di confermarle, a meno che la situazione non peggiori.
Per eventi di questo tipo non c’è alcuna prescrizione precisa, quindi, diciamo che il rimborso è più o meno discrezionale. Alcuni rivenditori hanno indicato online le modalità per avere un risarcimento totale o parziale del biglietto. Lo stesso discorso vale per musei e mostre. In ogni caso, tutte le informazioni si trovano sui siti ufficiali.
Le partite di calcio e gli eventi sportivi
Se l’annullamento o lo svolgimento di una partita a porte chiuse deriva da un provvedimento delle autorità, di norma si dovrebbe aver diritto a un indennizzo di quanto pagato, oppure ricevere l’equivalente per un evento successivo. Però, solo la metà dei club di serie A ha attivato questo tipo di procedura: gli altri non rimborseranno i biglietti, perché nei propri regolamenti sono presenti clausole che escludono il diritto al rimborso o spese di trasferta in caso di eventi di forza maggiore.
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